Qualifica dell'ente: commerciale o non commerciale?

La Rete di Slow Food Italia è composta da enti non commerciali.

Come si qualifica un ente non commerciale? Un Ente del Terzo settore può connotarsi come ente commerciale o non commerciale a seconda della modalità con la quale svolge le sue attività:

  • modalità imprenditoriale: l'ente si connota come commerciale poiché svolge la propria attività producendo utili (es. imprese sociali)

  • non imprenditoriale: l'ente si connota come non commerciale poiché la propria attività non produce utili se non nei limiti del 5% dei costi complessivi per le attività di interesse generale.

Attività tipiche considerate non commerciali

  • quote e contributi associativi. Le quote associative sono di natura non commerciale e sono considerate proventi da attività di interesse generale;

  • le entrate derivanti da contributi, sovvenzioni, liberalità;

  • le attività di interesse generale (art. 3 Statuto Nazionale), anche se convenzionate, accreditate, contrattualizzate, con amministrazioni pubbliche nazionali o sovrannazionali, purché svolte a titolo gratuito, o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.

  • le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolte direttamente dagli enti o da essi affidate a università e altri organismi di ricerca purché gli utili siano reinvestiti nell’attività stessa o nella diffusione dei risultati;

  • le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

  • i servizi in convenzione o accreditamento con amministrazioni pubbliche derivanti da:

    1. accordi in cui è previsto un corrispettivo a fronte di un servizio o di un bene fornito caratterizzati da un rapporto sinallagmatico (es. contro prestazione di servizi o destinato ad un particolare progetto soggetto a rendicontazione)

    2. accordi con enti pubblici caratterizzati da un rapporto non sinallagmatico (es. contributo erogato all'ente a fondo perduto).

  • i proventi del 5 x mille;

  • erogazioni liberali e lasciti;

  • contributi da soggetti privati. Anche i soggetti privati come le aziende possono erogare contributi agli Ets. Se al contributo non è collegata una prestazione, si considera una mera erogazione liberale e pertanto il contributo non è soggetto a tassazione. NB: le erogazioni liberali a favore degli Ets non commerciali sono detraibili dall'IRPEF al 30% per un importo annuo massimo di 30.000 €. Le erogazioni di altri enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

ATTENZIONE! I proventi da attività di interesse generale non vanno intesi come attività commerciali se rispettano i seguenti criteri:

  • vengono erogati in conformità delle disposizioni statutarie e si riferiscono quindi alle attività di interesse generale;

  • i corrispettivi incassati non superano i costi direttamente imputabili, tenuto conto anche degli eventuali contributi pubblici. I proventi non devono superare il 6% degli oneri nei due periodi di imposta successivi.

Oltre alle due condizioni precedenti, vige un'ulteriore deroga per le Aps che consente di "decommercializzare" alcune attività anche se il corrispettivo incassato supera il relativo costo del 6% (quindi produce margine):

La deroga prevede che i beneficiari del servizio o gli acquirenti del bene venduto debbano essere esclusivamente soci o familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni (es. appartenenti alla Rete) che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione.

Dunque, non si considerano commerciali, per le Aps (anche in presenza di margini superiori al 6%) le seguenti attività:

  • attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 3 Statuto Nazionale) effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi;

  • cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

  • se l’associazione gode del riconoscimento delle finalità assistenziali da parte del Ministero dell’Interno la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività’ istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, se tale attività è complementare a quella istituzionale e senza avvalersi di alcuno strumento pubblicitario;

Quali sono le attività commerciali

  • le attività di interesse generale (art. 5) se svolte in modalità imprenditoriale;

  • le attività diverse di cui all’art. 6;

  • le sponsorizzazioni.

NB: Per gli Ets che non sono dotati di partita iva non è possibile sottoscrivere accordi di sponsorizzazione. E' quindi preferibile proporre all'eventuale sponsor un'erogazione liberale che lo stesso potrà comunque dedursi al pari della sponsorizzazione.

Quali sono le attività diverse?

Le attività diverse possono essere strumentali o secondarie rispetto a quelle di interesse generale definite dallo Statuto Nazionale. Si definiscono strumentali quando, indipendentemente dal loro oggetto, l'eventuale margine sia utilizzato in una prospettiva di autofinanziamento per il perseguimento del fine istituzionale.

Si definiscono secondarie, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • i relativi ricavi non siano superiori al 30% dei ricavi complessivi. Ad esempio, se le entrate complessive sono pari a 100.000 euro, l'ente potrà svolgere attività diverse con entrate fino a 30.000 euro;

  • i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi. Ad esempio, se i costi complessivi sono pari a 100.000 euro, l'ente potrà svolgere attività diverse con entrate fino a 66.000 euro.

Le regole da tenere in considerazione sono le seguenti:

  • le attività di sponsorizzazione non vanno conteggiate nelle attività diverse

  • ai costi possono essere aggiunti i seguenti costi "figurativi":

    1. i costi figurativi dei volontari (in base a ore prestate e costo orario da contratto collettivo)

    2. le erogazioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale

    3. la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati e il loro costo effettivo di acquisto.

NB: I costi figurativi non rilevano ai fini contabili, ad esempio, le ore di attività di volontariato non vanno iscritte nella contabilità dell'ente, però possono contribuire a formare il monte totale dei costi per aumentare la base dei costi ai fini della determinazione dell'attività di interesse generale.

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