Il regime fiscale
Le Associazioni di promozione sociale non commerciali possono optare per il regime fiscale forfetario.
In relazione alle attività commerciali svolte, le Aps possono infatti applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del CTS, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.
Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale o diverse svolte con modalità commerciali; l’importante è che l’ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “Ets non commerciale”.
Le Aps che si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Rimane invece invariato l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del codice del Terzo settore.
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