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# Il regime fiscale

Le Associazioni di promozione sociale non commerciali possono optare per il regime fiscale forfetario.&#x20;

In relazione alle attività commerciali svolte, le Aps possono infatti applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del CTS, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.

Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale o diverse svolte con modalità commerciali; l’importante è che l’ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “Ets non commerciale”.

**Le Aps che si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Rimane invece invariato l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del codice del Terzo settore.**
