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Gli Ets sono tenuti a precisi obblighi di pubblicità così come previsto dalla legge per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019). L’adempimento prevede che si pubblichino entro il 30 giugno sul proprio sito internet o, in mancanza del sito, sulla pagina Facebook dell’associazione, oppure sul sito internet di Slow Food Italia Aps: (https://www.slowfood.it/organizzazione/adempimenti-legge-124-2017/), le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.
L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.