Attività di interesse generale- statuto della Rete di Slow Food Italia (art. 5 del D.Lgs. 117)

Sono considerate di interesse generale tutte le attività (commerciali e non) che rispondono all'art. 3 - Attività dello Statuto di Slow Food Italia Aps:

  • a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 del Cts)

  • b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclagigo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art. 5 del Cts)

  • c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i art. 5 del Cts)

  • d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art. 5 del Cts)

  • e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m art. 5 del Cts)

  • f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w art. 5 del Cts).

NB: Oltre alle attività previste da statuto, per le Aps non sono considerate commerciali le seguenti attività:

  • attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;

  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali;

  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;

  • le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

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